Per Whistleblowing si intende la segnalazione di reati commessi nel luogo di lavoro.
La parola anglosassone letteralmente significa “soffiare nel fischietto”. Si tratta di un’espressione figurata che ha lo scopo di evocare nella mente l’immagine dell’arbitro che fischia un fallo. L’ambito di applicazione però non è quello calcistico ma lavorativo.
L’istituto trova la sua disciplina generale nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, riguardante la responsabilità amministrativa degli Enti. Il modello 231 comprende infatti anche la procedura di Whistleblowing.
La segnalazione viene effettuata da un soggetto che, a fronte di attività illecite o fraudolente di cui viene a conoscenza sul posto di lavoro, si fa carico di comunicarle al proprio dirigente o alle autorità competenti. Questa persona, data la situazione scomoda in cui si è inserita, va ovviamente tutelata e non discriminata.
A livello comunitario è stata emanata la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. L’intento del legislatore europeo è quello di uniformare le normative interne in materia di Whistleblowing, in modo che tutti gli stati membri prevedano la medesima disciplina per tutelare i c.d. Whistleblowers.
In Italia la Direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 marzo 2023. Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 luglio p.v. per gli enti pubblici (ad esclusione dei comuni con meno di 10.000 abitanti) e per le aziende con più di 249 dipendenti. Dal 17 dicembre 2023 entrerà in vigore anche per le aziende private con un numero di dipendenti inferiore. Tuttavia, risultano esenti dall’applicazione di quanto sancito nel Decreto, le aziende con meno di 50 dipendenti non dotate di un Modello 231 o non operanti nei settori specificamente indicati dalla Direttiva stessa (es. ambito di prodotti e mercati finanziari, della tutela dell’ambiente o dei trasporti).
Le novità di maggiore impatto riguardano:
- La modifica dell’elenco dei soggetti che possono fare le segnalazioni;
- l’ampliamento dell’elenco dei soggetti beneficiari di tutela rispetto ad ipotetici rischi di ritorsione dell’azienda a seguito della segnalazione (ad es. soggetti diversi dai mittenti della segnalazione ma collegati ad essi a vario titolo, come colleghi o familiari);
- l’ampliamento degli illeciti oggetto di segnalazioni: non più solo corruzione e frodi, ma anche malpractice, non necessariamente delittuose, che incidono direttamente sugli interessi strategici comunitari (privacy, antitrust, ambiente), o a condotte che si assumono essere in violazione degli standard etici a cui gli enti intendono spontaneamente aderire;
- l’introduzione dell’obbligo per le imprese private (e non più mera facoltà) di istituire canali di segnalazione interna e di adottare strumenti approntati alla concreta tutela dei segnalanti;
- il fatto che il destinatario della segnalazione non deve essere necessariamente l’Organismo di Vigilanza. Può infatti essere anche una persona o un ufficio interno o esterno all’azienda;
- il ruolo ancora più incisivo assunto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). L’Autorità è, in primo luogo, investita del potere di sanzionare gli enti che si renderanno inadempienti agli obblighi del decreto. In seconda istanza, sarà depositaria di un canale di segnalazione “esterno” alle imprese, che i whistleblower potranno sempre utilizzare, anche (e soprattutto) laddove la segnalazione attraverso i canali “interni” all’impresa non dovesse ottenere riscontro o potrebbe essere oggetto di pregiudizio;
- la possibilità di rendere la segnalazione “pubblica”, attraverso i mass media o i social. In tal caso è lo stesso segnalante a renderla pubblica, qualora abbia, senza seguito, azionato i debiti canali interni ed esterni o, ancora, se abbia fondato motivo di ritenere che l’illecito denunciato possa costituire una minaccia concreta per l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Queste innovazioni comportano un ulteriore onere per il Datore di Lavoro, il quale si trova a dover strutturare un servizio, designando almeno una persona, che si occupi di ricevere le eventuali segnalazioni dei dipendenti. Questo onere rappresenta comunque un nuovo strumento di garanzia che, se correttamente esercito, consente di prendere in carico situazioni puntuali offrendo quindi ai lavoratori un ulteriore canale per esercitare i loro obblighi in termini di segnalazioni.
La designazione, in capo all’organizzazione e al Datore di Lavoro, sarà da attribuire a figure in possesso di determinati requisiti e competenze per lo svolgimento di questa ulteriore attività che richiede profonde competenze trasversali; oltre tutto sarà necessario ricoprire una posizione di tramite tra lavoratori e direzione aziendale. Nel caso in cui la società sia di ampie dimensioni, sarà necessario istituire un ufficio apposito o comunque un team di persone per l’assolvimento degli obblighi relativi al Whistleblowing.
Alla luce di ciò, risulta più agevole per il datore di lavoro affidarsi direttamente ad un consulente esterno specializzato nell’adempimento di tali obblighi. Questo gli garantisce un risultato efficiente con il minor dispendio di risorse ed una minimizzazione dei costi. Nello stesso senso gli ultimi indirizzi della cassazione stanno prendendo in buona considerazione l’atteggiamento propositivo delle figure apicali nell’affidare incarichi a soggetti terzi con comprovata competenza.
In materia di Whistleblowing, Contec AQS in collaborazione con HUMAN ASSET si è organizzata per offrire questa tipologia di servizi che siano completi, conformi ed esaustivi di quanto prescritto dal Legislatore.
Il Servizio, disegnato sulle esigenze della realtà aziendale, potrà comprendere nel dettaglio:
- installazione di una apposita casella di posta dedicata alla ricezione delle segnalazioni;
- installazione di un numero verde con servizio di messagistica vocale;
- un team di professionisti esterni al cliente dedicato alla ricezione, gestione e filtro delle segnalazioni effettuate tramite email e messagistica vocale;
- Formazione dedicata all’espletamento di questo servizio;
- Condivisione e supporto nella definizione di canali informativi idonei;
- Consulenza giuridico-legale di supporto per la gestione delle segnalazioni e relative conseguenze;
- Confronto e collaborazione con l’ODV e con la direzione dell’azienda cliente;
- Audit conformi anche alla materia del Whistleblowing;
- Aggiornamento della procedura 231/2001.
Contec formulerà delle offerte customizzate a seconda delle esigenze specifiche del cliente e contestualizzate alle loro realtà lavorative.
In conclusione, per assolvere al meglio quanto introdotto dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, le imprese possono rivolgersi a Contec AQS e HUMAN ASSET per una valutazione preliminare di quale sia la soluzione adeguata alle dimensioni e alla tipologia della propria organizzazione aziendale.