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Il nuovo formatore antincendio

12 Ottobre 2022

Il Decreto GSA (che assieme al decreto minicodice e al decreto controlli mandano in pensione l’ormai vecchio DM 10 MARZO 1998) è entrato in vigore il 4 ottobre 2022. Uno dei suoi obbiettivi, oltre a quello di fornire indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e sulle novità relative alla formazione dei lavoratori, è quello di definire la formazione e l’aggiornamento dei formatori antincendio. Vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi requisiti.

L’art. 6 dettaglia i criteri di idoneità dei docenti che possono svolgere corsi di formazione ed aggiornamento per i lavoratori e prevede requisiti specifici per i docenti di sola parte pratica o solo teorica o di entrambe.

Il prerequisito dei formatori antincendio è il diploma di scuola secondaria di secondo grado al quale va aggiunto almeno 1 dei seguenti criteri:

a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docente in materia antincendio in ambito teorico se si è docenti della sola parte teorica, in ambito pratico se si è docenti della sola parte pratica o in entrambi gli ambiti (180 ore totali) se si è docenti dell’intero corso;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A (di tipo B per i docenti di sola teoria e di tipo C per i docenti di sola pratica) erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell’allegato V del decreto GSA;

c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022), si ritengono qualificati per la parte teorica anchei docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

Veniamo ai corsi di qualificazione dei formatori erogati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Essi hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica ed è quindi possibile acquisire le abilitazioni parziali.

Tutti e tre i percorsi di formazione hanno frequenza obbligatoria con una quota massima di assenza non superiore al 10% delle ore totali; i percorsi si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V del decreto GSA. Su richiesta dell’organo di vigilanza dovranno poi poter esibire l’evidenza della formazione acquisita.

Anche i docenti saranno vincolati dall‘obbligatorietà dell’aggiornamento quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’attestato di formatore o dalla data di entrata in vigore del decreto, attraverso la frequenza di corsi erogati dal Corpo nazionale VV.FF. o da soggetti pubblici e privati.

Importanti novità sono contenute anche nelle “Indicazioni applicative del decreto del ministero dell’interno del 2/9/2021” (DECPREV 7826 del 31 maggio 2022) dove si conferma che la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sta predisponendo nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione degli addetti che alla formazione dei docenti e nuove indicazioni operative per l’organizzazione dei corsi di formazione e degli esami per addetti e per docenti (con successiva disposizione).

Sembra dunque che i nuovi decreti antincendio non abbiano lasciato nulla al caso in merito all’ambito formativo. Non resta dunque che attendere la partenza dei corsi erogati dai VV.FF. per poter abilitare i formatori non ancora in possesso dei requisiti.

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