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COVID-19 e modifiche al D.Lgs. 81/2008

26 Novembre 2020

Il D.L 149/2020 – “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ha introdotto delle modifiche al Testo Unico per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro in materia di rischio biologico.

In particolare l’art. 17 del decreto sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/2008, a seguito del recepimento della direttiva europea 2020/739/EU che ha classificato il coronavirus SARS-CoV-2 fra gli agenti biologici di gruppo di rischio 3.

Un agente biologico di gruppo di rischio 3, secondo l’Art. 268 D.Lgs. 81/2008 (appartenente al Titolo X – Esposizioni ad agenti biologici) “.. può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.”

Gli allegati – ALLEGATO XLVII – INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO e ALLEGATO XLVIII – CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI – riportano due tabelle che elencano le misure di contenimento del rischio biologico rispetto ai diversi livelli di contenimento 2, 3 e 4.

Le misure descritte nella tabella dell’allegato XLVII debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico di cui trattasi. E’ stata introdotta la dicitura “raccomandato” che evidenzia l’importanza che la natura delle attività e la valutazione del rischio hanno sulle misure di contenimento da mettere in atto nelle diverse situazioni.

Le misure di contenimento – in precedenza descritte secondo un elenco generico – ora sono suddivise secondo:

  • Luogo di lavoro
  • Impianti
  • Attrezzature
  • Sistema di funzionamento
  • Rifiuti
  • Altre misure

La valutazione del rischio biologico per il nuovo coronavirus secondo il Titolo X del D.Lgs. 81/08 deve necessariamente essere effettuata in tutte le realtà lavorative in cui la presenza dell’agente biologico è una peculiarità dell’attività lavorativa stessa, quindi ad esempio negli ospedali, nei laboratori di analisi dei tamponi, nei laboratori di ricerca e sviluppo per il vaccino, etc.

Negli altri luoghi di lavoro il coronavirus rappresenta un rischio generale non riconducibile alle specifiche attività svolte ma alla generale diffusione del virus tra la popolazione.

Queste realtà non sono soggette alla valutazione secondo Titolo X, ma a valutazione del rischio generale che consenta di individuare misure di riduzione del rischio di contagio, così come descritto nei Protocolli firmati tra Governo e Parti Sociali.


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