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Modifiche sui Green Pass per i lavoratori – Notizia Flash

20 Novembre 2021

In data 19 novembre 2021 è stata emanata la Legge n. 165, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 20 novembre 2021 ed è entrata in vigore il giorno 21 novembre 2021.

La legge ha apportato alcune modifiche al Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021.

Cosa cambia per i lavoratori?

Le novità più significative in materia di sicurezza del lavoro pubblico e privato

  • I lavoratori possono chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Tale previsione è applicabile sia ai lavoratori del settore pubblico che privato. (comma 5 dell’art.9 quinques)
  • Per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della certificazione verde Covid-19 durante la prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In questo caso, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro. (art. 9 nonies)
  • Sulla sostituzione dei lavoratori senza Green Pass per le aziende con meno di 15 dipendenti. Il datore di lavoro, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi). La sostituzione è rinnovabile più volte fino al 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
  • Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass compete all’utilizzatore . È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.

Ovviamente queste novità hanno impatti trasversali che riguardano temi della sicurezza, della materia giuslavoristica, organizzativi e autorizzativi interni, IT, privacy etc. …

Green pass e protezione dei dati personali

In ogni caso i datori di lavoro hanno l’obbligo di fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche sulla certificazione verde COVID-19 di cui al comma 4 del D.l. 127/2021.

Alla luce del contenuto della nuova Legge, con riferimento alla materia della protezione dei dati personali (privacy), si suggeriscono le seguenti attività per ogni datore di lavoro:

  • L’invio di una comunicazione a tutti i dipendenti per informarli sulla possibilità di consegnare la propria certificazione verde COVID-19 con l’avvertimento che i dati personali saranno trattati in maniera conforme al Reg GDPR 679/16;
  • Effettuare una valutazione circa le metodologie di conservazione delle informazioni derivanti dalla legge;
  • Individuare ed eventualmente integrare le autorizzazioni di coloro ai quali verrà affidato il compito di ricevere i Green Pass dai dipendenti/assimilati che vorranno consegnarli;
  • Creare un database per il monitoraggio delle scadenze delle certificazioni verdi COVID-19 che verranno eventualmente consegnate dai dipendenti/assimilati.

Contec AQS monitorerà eventuali variazioni/chiarimenti/attuazioni in materia che, come noto, sono in costante evoluzione.


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