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Linee Guida sull’utilizzo di Cookie e di altri strumenti di tracciamento

21 Gennaio 2022

Il garante della privacy nel giugno 2021 ha emanato delle linee guida in materia di Cookie, le quali sono diventate operative a partire dal 9 gennaio 2022.

Innanzitutto occorre chiarire che cosa sono i cookie.

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai dispositivi usati per la consultazione (computer, smartphone, tablet, smart TV, ecc.) per essere memorizzati e poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della visita successiva.

I cookie semplificano e velocizzano gli accessi ai siti web da parte degli utenti, in quanto memorizzano alcune informazioni relative agli stessi che non debbono più essere reperite ed elaborate dai dispositivi dopo il primo accesso. I cookie inoltre semplificano la fruizione di alcuni servizi web: infatti, possono ad esempio essere impiegati per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate per la compilazione di un modulo informatico.

Linee guida_cookie_Contec AQS - UNICA

Tuttavia, i cookie sono molto utili anche ai soggetti che gestiscono i siti web, perché consentono la raccolta e il trattamento di vari dati personali (es: indirizzo IP, nome utente, identificativo univoco o indirizzo e-mail) e dati non personali (come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando per navigare nel sito): informazioni che possono essere utilizzate a fini di marketing e di profilazione, e condivise eventualmente anche con terze parti.

Cosa prevedono le linee guida?

Le nuove Linee guida suggeriscono alcuni miglioramenti che i titolari possono adottare al fine di rendere agli utenti una informativa conforme ai requisiti di trasparenza previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento.

In particolare, l’informativa:

  • deve avere un linguaggio semplice ed accessibile
  • deve essere multilayer, cioè dislocata su più livelli o anche resa tramite più canali e modalità (cosiddetto multichannel), ad esempio con il ricorso a pop-up informativi, interazioni vocali, assistenti virtuali, contatto telefono, chatbot, ecc.

Il garante chiarisce che se si utilizzano SOLO cookie tecnici, la relativa informazione può essere collocata in home page o nell’informativa generale del sito web. Mentre se si trattano anche altri cookie e altri identificatori «non tecnici», è indicato l’utilizzo di banner a comparsa immediata e di adeguate dimensioni che contengano:

  • un comando (ad esempio una X in alto a destra) per chiudere il banner senza prestare il consenso all’uso dei cookie o delle altre tecniche di profilazione mantenendo, così, le impostazioni di default che dunque, appunto per impostazione predefinita, non ne consentano l’impiego;
  • il link alla privacy policy contenente l’informativa completa, inclusi gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione dei dati e le modalità per esercitare i diritti di cui al Regolamento;
  • un comando per accettare tutti i cookie o anche altre tecniche di tracciamento;
  • il link ad un’altra area nella quale poter scegliere in modo analitico le funzionalità, le terze parti e i cookie che si vogliono installare e, tramite due ulteriori comandi, poter modificare le scelte già fatte, prestando il consenso all’impiego di tutti i cookie se non dato in precedenza o revocandolo, anche in unica soluzione, se già espresso. Al riguardo, è buona prassi l’impiego di un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che indichi, anche in modo essenziale – ad esempio nel footer di ogni pagina del dominio – lo stato dei consensi resi dall’utente consentendone l’eventuale modifica o aggiornamento.

L’area dedicata alle scelte di dettaglio dovrà essere raggiungibile anche tramite un ulteriore link posizionato nel footer di qualsiasi pagina del dominio.

Il Garante si è pronunciato anche con riferimento al Consenso:

  • Per quanto riguarda lo Scrolling, esso ai sensi del GDPR non è ritenuto uno strumento adatto alla raccolta di un idoneo consenso. Tranne nel caso in cui venga inserito in un processo più articolato, nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento. Al riguardo si precisa che il consenso all’impiego di cookie e altri strumenti di trattamento, ai fini della sua validità, deve rispettare, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà dell’interessato circa il trattamento dei propri dati personali, tutti i requisiti imposti dal Regolamento; tra essi, in particolare, quello relativo all’obbligo, che grava sul titolare, di dimostrarne l’avvenuta, corretta acquisizione. Dato il regime di accountability, né nella disciplina di legge né nelle Linee Guida del Garante si prevede alcuna misura specifica circa le modalità per assicurare l’adempimento di tale obbligo. Il titolare potrà avvalersi, a tale scopo, di un apposito cookie tecnico; l’individuazione di misure alternative è rimessa esclusivamente al titolare stesso.
  • Con riferimento al cookie wall, ovvero il meccanismo vincolante (cosiddetto «take it or leave it») nel quale l’utente viene obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie o altri strumenti di tracciamento, il Garante si è pronunciato in modo sfavorevole. Esso è da considerarsi illecito. Fatta salva l’ipotesi – da verificare caso per caso in base ai principi del GDPR – nella quale il sito offra all’interessato la possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all’installazione e all’uso di cookie, ad un contenuto o a un servizio equivalenti.
  • In relazione ai consensi raccolti in precedenza e conformi alle caratteristiche richieste dal regolamento, il Garante ha chiarito che essi mantengono validità a condizione che, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati e siano dunque documentabili.
  • In merito alla reiterazione della richiesta di consenso per gli utenti che abbiano scelto di non prestarlo mantenendo le impostazioni di default, essa è consentita nei seguenti casi:
    • se cambiano significativamente le condizioni del trattamento;
    • quando sia impossibile per il sito sapere se un cookie sia stato già memorizzato nel dispositivo;
    • quando siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del banner.

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