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Le sanzioni più severe per la mancata sicurezza sul lavoro del nuovo Decreto Fiscale

12 Novembre 2021

In data 21 ottobre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge fiscale (D.L. 21 ottobre 2021, n.146), il quale ha introdotto importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 81/08.

Il decreto introduce un inasprimento delle sanzioni già previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per l’utilizzo di lavoratori non regolari (il c.d. “lavoro nero”).

Le sanzioni più severe per la mancata sicurezza sul lavoro del nuovo Decreto Fiscale

SANZIONI AGGIUNTIVE PER IL LAVORO IRREGOLARE

Il Decreto conferisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro il potere di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora venga riscontrata la presenza di una percentuale di lavoratori irregolari pari o superiore al 10% del personale occupato (in passato era prevista la soglia del 20%). La sospensione non si applica qualora il lavoratore irregolare sia l’unico occupato dall’impresa. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione; il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC).

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

  1. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  2. il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Gli importi sono raddoppiati se nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, l’impresa era già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro.

SANZIONI AGGIUNTIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA

Il decreto prevede che in caso di accertate gravi violazioni delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza (violazioni di cui all’allegato I del D.Lgs. 81/08), oltre alle sanzioni già previste, vengano applicate sanzioni accessorie pecuniarie e la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione; il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC).

Il provvedimento può essere revocato dall’amministrazione che lo ha disposto qualora:

  1. l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  2. la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  3. nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. La somma è raddoppiata se nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, l’impresa era già stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Nel decreto si prevede anche un ampliamento dell’organico dei soggetti preposti al controllo e alle verifiche, oltre ad una maggiore condivisione delle informazioni per la prevenzione tramite un ampliamento del SINP (Sistema Informativo per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), la banca dati dell’INAIL.

In caso di non ottemperanza da parte del Datore di Lavoro al provvedimento di sospensione:

  • se è riconducibile a violazioni/inadempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, è previsto l’arresto fino a sei mesi;
  • se è riconducibile al lavoro irregolare, è previsto l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Si riporta l’allegato I al D.Lgs. 81/08 e una tabella riepilogante gli importi delle sanzioni aggiuntive.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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