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Lavoro in modalità agile: le linee guida del Protocollo Nazionale

21 Gennaio 2022

Il 7 dicembre 2021 è stato emanato il nuovo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” con riferimento al settore lavorativo privato, a cui hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Il protocollo, a cui si fa riferimento anche nella Circolare Ministeriale 5 gennaio 2022 – Lavoro agile nella pubblica amministrazione e nel lavoro privato è stato emanato a seguito dell’aumento della diffusione del lavoro agile anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per definire l’utilizzo di strumenti tecnologici idonei durante lo svolgimento del lavoro agile anche attraverso la promozione di specifici percorsi formativi utili a consentire a tutti i lavoratori lo svolgimento secondo tale modalità.

Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile

Il protocollo, formato da 16 articoli,fissa il quadro di riferimento condiviso tra le Parti sociali nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere:

  1. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare
  2. L’accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore deve prevedere:
    • la durata dell’accordo;
    • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
    • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
    • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali;
    • gli strumenti di lavoro;
    • i tempi di riposo del lavoratore e le misure necessarie ad assicurare la disconnessione;
    • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
    • l’attività formativa per lo svolgimento della prestazione di lavoro;
    • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
  3. La giornata lavorativa può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa, vanno adottate specifiche misure per garantire tale fascia di disconnessione. Il lavoratore può richiedere, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge; inoltre, durante le giornate svolte in modalità agile, non possono essere di norma previste prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
  4. Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere il lavoro in modalità agile purché abbia adeguate caratteristiche di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali, la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento.
  5. Il datore di lavoro fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa; le spese di manutenzione di tale strumentazione sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, provvedono a stabilire i requisiti minimi di sicurezza e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese. Tutta la strumentazione fornita dal datore di lavoro deve essere conforme alle disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
  6. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e fornisce con cadenza almeno annuale, l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’attività di lavoro agile deve essere svolta in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
  7. Il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del lavoratore agile, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.
  8. Lo svolgimento del lavoro in modalità agile non modifica i diritti e le libertà sindacali definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, le Parti sociali si impegnano a individuare le modalità di fruizione di tali diritti.
  9. Il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda, con riferimento ai premi riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
  10. Le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità.
  11. Le Parti sociali si impegnano a sviluppare un supporto anche in ambito di genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro nell’ambito degli strumenti di welfare aziendale e di bilateralità.
  12. Il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro, alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Il datore di lavoro adotta tutte le misure adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi.
  13. È necessario prevedere percorsi formativi per i lavoratori posti in modalità agile, finalizzati a incrementare le competenze e l’aggiornamento professionale. Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione obbligatoria in materia di tutela della salute dei lavoratori e di protezione dei dati.
  14. Le Parti sociali prevedono di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile con l’obiettivo di monitorare: risultati raggiunti su base nazionale, sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo.
  15. Le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo.
  16. Restano in ogni caso fermi gli accordi sindacali nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data di sottoscrizione del Protocollo.


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