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Prevenzione incendi: le norme tecniche modificate dal nuovo Decreto 12 aprile 2019

10 Giugno 2020

Prevenzione incendi Nuovo Decreto 12 aprile 2019

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 è stato pubblicato lo scorso 23 aprile sulla Gazzetta Ufficiale n.95.

Le nuove disposizioni vanno a modificare le norme tecniche di prevenzione incendi con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare un corpo normativo articolato come è quello attuale, grazie a un nuovo approccio metodologico in linea col progresso tecnologico e gli standard diffusi a livello internazionale.

Si segnala che il Decreto porta alla sospensione del “doppio binario”: nella progettazione antincendio delle attività soggette a controllo dei VVF non sarà più consentita l’applicazione alternativa del D.M. 03-08-2015 “Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi” rispetto alle altre disposizioni vigenti in tema.

Dopo l’entrata in vigore del Decreto, il prossimo 20 ottobre 2019 l’applicazione del D.M. 03-08-2015 sarà obbligatoria per alcune delle attività indicate nell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011 e s.m.i., con alcune distinzioni.

Prevenzione incendi Nuovo Decreto 12 aprile 2019

Attività soggette all’applicazione:

Il Codice di Prevenzione Incendi si applica alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività indicate nell’allegato I al DPR n.151/2011 ai seguenti numeri:

  • 9 (saldatura e taglio)
  • 14 (officine o laboratori per la verniciatura)
  • da 19 a 40, da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64 (attività produttive ed industriali in genere)
  • 66 (alberghi, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini)
  • 67 (scuole, ad esclusione degli asili nido)
  • da 69 a 71 (vendita, depositi, aziende ed uffici)
  • 73 (edifici usi terziari)
  • 75 (autorimesse)
  • 76 (tipografie, litografie)

Applicazione normative verticali “classiche”:

In alternativa alle norme tecniche, è possibile applicare le norme tecniche verticali classiche, per le seguenti attività:

  • 66 (alberghi) ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
  • 67 (scuole), ad esclusione degli asili nido;
  • 69 (attività commerciali), limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
  • 71 (aziende ed uffici con oltre 300 persone);
  • 75 (autorimesse), con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

Per consultare il Decreto 12 aprile 2019 clicca qui


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