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Autorizzazioni Ambientali per la GDO: cosa è cambiato durante la pandemia

10 Giugno 2020

Autorizzazioni Ambientali per la GDO: cosa è cambiato durante la pandemiaQuali sono oggi i parametri da monitorare e i procedimenti da rispettare per un corretto risk management ambientale nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e della Logistica? L’emergenza sanitaria ha comportato variazioni?

Il periodo di quarantena ha inciso in maniera significativa sulle abitudini dei consumatori che si sono rivolti all’eCommerce, all’home delivery e soprattutto alla Grande Distribuzione, uno dei settori che non ha interrotto la propria attività.

In questo contesto straordinario, gli operatori hanno aumentato l’impegno di garantire gli approvvigionamenti costanti e assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie lungo tutta la filiera, secondo protocolli integrativi sviluppati per rispondere alle esigenze del momento.

I parametri ambientali e di sicurezza – previsti in fase autorizzativa – non possono essere messi in secondo piano.


Iter autorizzativo per la Grande Distribuzione Organizzata


L’amministrazione Comunale è l’autorità competente – secondo il D.Lgs. 114/1998 – al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle strutture di vendita al dettaglio e della grande distribuzione organizzata.

La valutazione delle domande per apertura o modifica Grandi Strutture di Vendita si concentra su diversi aspetti tra cui la valutazione integrata di impatto e la compatibilità con il quadro ambientale di riferimento.


Attività soggette ad autorizzazione per la GDO


Il sistema di grande distribuzione si struttura generalmente in una Sede Centrale, Direzioni locali, Punti Vendita e Piattaforme logistiche. Specialmente queste ultime sono quelle più coinvolte nella richiesta di autorizzazioni circa la:

  • gestione di acque meteoriche dilavanti i parcheggi;
  • recapito in fognatura di acque di processo;
  • gestione di rifiuti (prevalentemente imballaggi terziari).

Com’è cambiata la gestione durante la crisi sanitaria


In questo periodo di quarantena la corretta gestione dei rifiuti è un tema particolarmente delicato, considerando l’aumento di rifiuti speciali legati all’utilizzo massiccio da parte degli operatori di DPI – guanti, mascherine – e prodotti per l’igiene e per la sanificazione di oggetti, superfici e ambienti.

A questo si aggiungono i grandi quantitativi di rifiuti da imballaggi in cartone, plastica o legno, spesso di secondo e terzo tipo (codici numero 150101, 150102, 150103 del C.E.R. – Catalogo Europeo dei Rifiuti) da gestire sia nei punti vendita che nelle piattaforme logistiche.

Nello specifico, le piattaforme logistiche spesso fungono da punti di raccolta di tali rifiuti: in alcuni casi superando le tempistiche e i quantitativi consentiti per un deposito temporaneo può configurarsi la necessità di una “messa in riserva”.

La Messa in riserva – attività di recupero di rifiuti, identificata dal codice R13 (Allegato C alla Parte VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) – deve essere autorizzata mediante invio di una comunicazione preventiva all’ente preposto, così come previsto dall’Art. 216 – Operazioni di recupero del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Compatibilmente con le tempistiche di deposito temporaneo, nell’area in cui si trovano questi rifiuti (anche pericolosi) – se soggetta nel frattempo ad agenti atmosferici – si può assistere a fenomeni dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente. I reflui così generati di norma per poter essere scaricati devono essere trattati e soggetti ad un’Autorizzazione Ambientale.

Il DL “Cura Italia” 17/03/2020 n. 18 ha introdotto alcune proroghe alle scadenze degli adempimenti relativi a comunicazioni su rifiuti e ad alcune tipologie di autorizzazioni.


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