Il 18 novembre 2023, in Gazzetta Ufficiale n° 270 è stato pubblicato il Decreto del 10 ottobre 2023 che apporta delle modifiche alle tabelle nr. 4 e 5 del DPR 30 giugno 1965 n° 1124 che è il Testo Unico Assicurazione Infortuni.
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In particolare vengono messe a confronto le modifiche apportate dal Decreto del 10 ottobre 2023 con quelle del D.Lgs. 81/08 che per primo aveva modificato le tabelle del DPR 30 giugno 1965 n° 1124. Le tabelle prese in considerazione sono:
- Nr. 4 Tabella delle malattie professionali dell’industria;
- Nr. 5 Tabella delle malattie professionali dell’agricoltura.
Per comprendere in modo ottimale i cambiamenti è interessante il contributo del Prof. Adriano Ossicini, Medico del lavoro e Medico legale, già Sovrintendente Medico Generale Inail, di cui si riportano le analisi.
Dalla lettura del Decreto del 10 ottobre 2023 emergono le seguenti considerazioni:
1) Revisione annuale delle tabelle: all’art. 2 del decreto si legge “Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all’art. 1, si provvede ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. …”. Si pone enfasi sulla cadenza annuale della revisione delle tabelle anche se, dal 2000 in poi, la tabella delle malattie professionali è stata modificata solo 2 volte, nel 2008 ed ora, mentre la tabella ex art. 129 solo 4 volte nel 2004, 2009, 2014 e 2016.
2) Confrontando la tabella relativa alle malattie professionali nell’industria (2008 vs 2023), emerge che l’Anchilostomiasi non è più considerata malattia professionale. Ciò è probabilmente dovuto al concetto di “malattia-infortunio” derivante dalla definizione di infortunio sul lavoro ovvero un evento che si verifica per causa violenta dovuta ad un fattore che opera dall’esterno con azione rapida, mentre il concetto di malattia professionale prevede che la causa sia lunga e protratta nel tempo.
3) Dizione soppressa: si evidenzia come tra la tabella del 1994 e quella del 2008 nella totalità delle voci di fianco all’agente considerato si leggeva “malattia causa da…”, mentre in quella del 2008 la dicitura è modificata con “…altre malattie causate dall’esposizione…”. Tale modifica viene interpretata da molti come un ampiamento della tutela con un riconoscimento più facile, mentre altri lo considerano un passo indietro ed altri ancora invece si posizionano a metà.
4) La dicitura “cronica”: confrontando le voci di malattie nosologicamente definite (la nosologia è la scienza che si occupa della classificazione sistematica delle malattie) con la loro definizione completa, appare la parola “cronica” riportata dopo la malattia. Nel D.Lgs. 81/08 si trovano le patologie neuropatia, epatopatia, nefropatia, encefalopatia, gengivostomatite, tracheobronchite, blefarocongiuntivite, boriste, epitrocleite ed epicondilite riportate in modo semplice senza utilizzare il termine “cronica”. Nella tabella del 2023 invece appare sempre la dizione “cronica”, a cosa è dovuta l’aggiunta del termine? Si cerca di porre rimedio all’elasticità nel riconoscimento delimitandolo solo a questa condizione oppure è una migliore standardizzazione?”